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Servizi Demografici

Ultima modifica 16 giugno 2018

Responsabile: Dott.ssa DI SANTO Maria

Ubicazione: Municipio, Via Trento e Trieste, 9  Piano Terra

Telefono: 0873939132

Fax: 0873938965

Emailservizidemografici@comune.furci.ch.it

Orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al  Venerdì dalle 8:00 alle 14:00.Il Lunedì e il Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30

Anagrafe

Il 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina che introduce il “cambio di residenza in tempo reale” (art. 5 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35).I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando esclusivamente i moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno e sul sito istituzionale del Comune di Furci, con una delle seguenti modalità:

allo sportello anagrafe del Comune di Furci

per posta (le istruzioni ministeriali indicano la raccomandata),

per fax

per via telematica.

tramite posta certificata all'indirizzo comune.furci@pec.it

La presentazione della dichiarazione anagrafica per via telematica deve essere fatta secondo una delle seguenti modalità:
a) la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale;
b) l'autore deve essere identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o in ogni caso con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
d) la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente e la copia del documento d'identità del richiedente devono essere acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve SEMPRE essere allegata copia del documento d'identità o di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.
Tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente devono anche sottoscrivere il modulo di dichiarazione anagrafica.

La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo e contrassegnati da * .

Tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente devono anche sottoscrivere il modulo di dichiarazione anagrafica.
In mancanza, deve essere conferita specifica procura a chi presenta la dichiarazione ai sensi dell'art. 38-bis d.P.R. 445/2000 allegando fotocopia del documento di riconoscimento (la sottoscrizione non deve essere autenticata dal notaio).


ATTENZIONE !
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno indicati nell'Allegato A .I cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n.
30/2007 e indicati nell'Allegato B.

In caso di trasmissione con modalità diverse dalla presentazione diretta allo sportello anagrafe, si invita a prestare la massima cura nella compilazione del modulo e dei documenti da allegare, onde evitare che la dichiarazione venga considerata non ricevibile, secondo quanto disposto dal Ministero dell'interno (Circ. n. 9 del 27.4.2012).

Si comunica, inoltre che, la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione e che entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.
Nel caso iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi 2 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed entro 5 giorni alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti PRIVATI. Il Comune che riceve la dichiarazione anagrafica, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (prima tra tutti l'effettiva dimora abituale).
Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990). In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti il procedimento verrà annullato, l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche relative al comune di FURCI dovranno essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi:

SERVIZI DEMOGRAFICI – Ufficio Anagrafe - via Trento e Trieste n° 9 66050 FURCI (CH)

PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO

Orario di apertura al pubblico:

DAL LUNEDI AL SABATO DALLE ORE 08.00 ALE ORE 14.00

FAX: 0873 938965

E-MAIL:servizidemografici@comune.furci.ch.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: comune.furci@pec.it


Per qualsiasi informazione e chiarimento si può contattare l'ufficio anagrafe al seguente recapito telefonico: 0873/939132

Dichiarazione di residenza

Dichiarazione di trasferimento all'estero


Variazione di indirizzo su patente di guida e libretti di circolazione a seguito cambio di residenza avviene d'ufficio. All'atto della richiesta d'iscrizione Anagrafica o di cambio di abitazione il cittadino deve dichiarare la patente ed i mezzi di sua proprietà o dei componenti del suo nucleo famigliare. La Motorizzazione Civile di Roma invierà direttamente ai cittadini i tagliandi adesivi da applicare sulla patente e sulla carta di circolazione con l'indicazione del nuovo indirizzo.
Costo:nessuno.

Trasferimento all'estero di cittadini italiani:
I cittadini che trasferiscono la residenza all'estero per più di un anno, devono iscriversi all' A.I.R.E., facendo domanda all'Autorità diplomatica italiana all'estero. La richiesta può essere inoltrata anche all'ultimo Comune di residenza. Dal 01/06/2007 la Carta d'identità può essere rilasciata dal consolato di appartenenza.

Rilascio Certificazioni Anagrafiche
I certificati hanno validità sei mesi dalla data di rilascio. Se i dati non hanno subito variazioni il cittadino può confermarlo sottoscrivendo in calce al certificato.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni

Autentiche di copia
costo: Diritti di segreteria 0,52 € + marca da bollo 14,62 € ; 0,26 € se esente

Autentiche di foto
costo: 0,26 €

Autentiche di firma
costo: Diritti di segreteria 0,52 € + marca da bollo 14,62 € ; 0,26 € se esente

Autentiche per passaggi di proprietà di beni mobili registrati

Atti di vendita di beni mobili registrati ( autoveicoli, motoveicoli,rimorchi..)

Atti costitutivi di ipoteca aventi oggetto beni mobili registrati
La sottoscrizione deve essere resa dal venditore in presenza del Funzionario incaricato, che accerta i poteri di firma del venditore.
L'atto di vendita deve essere redatto sul modello NP-1B ( certificato di proprietà) nel riquadro T dove vanno riportate le generalità dell'acquirente.
costo: 14,62 €  (marca da bollo da apporre sul certificato di proprietà) + 0,52 € (diritti)

Richiesta carta di identità elettronica (valida per espatrio)
La richiesta della carta di identità va effettuata presentandosi personalmente presso gli sportelli dell'ufficio anagrafe muniti di un documento di identificazione valido o carta di identità in scadenza, una fotografia formato tessera e della tessera sanitaria. Il Comune acquisirà i dati del cittadino che verranno trasmessi al Ministero dell'interno, il quale provvederà alla stampa, personalizzazione e consegna del documento presso l'indirizzo indicato dal titolare, oppure presso la sede municipale, entro 6 giorni lavorativi.

La carta di identità è valida per 10 anni, scade  giorno e  mese di nascita del titolare. Dal 26 giugno 2008 per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità si applica il regime di durata decennale (Decreto Legge 25 giugno 2008).Nel caso di primo rilascio si appone automaticamente la scadenza decennale.Il documento può essere rinnovato 6 mesi prima della scadenza. In caso di smarrimento o di furto occorre presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza.
Costo: 22,00€

Rilascio carta di identità a minori
Per i minori di 3 anni la carta di identità è valida per 3 anni.
Per i minori  da 3 a 18 anni la carta di identità ha una validità di 5 anni.
I minori di anni 12 sono esclusi dalla firma del documento.

I minorenni devono presentarsi accompagnati da entrambi i genitori muniti di un documento d'identità per firmare entrambi l'atto di assenso. Nel caso in cui non sia possibile per uno dei genitori presentarsi allo sportello, l'assenso potrà essere dato compilando il relativo modulo e allegando fotocopia del proprio documento d'identità in corso di validità. Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
Il minore di anni 14, può viaggiare all'estero con carta di identità valida per l'espatrio a condizione che sia accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
Se i minori di anni 14 viaggiano accompagnati da adulti , devono procurarsi l'assenso dei genitori vistato dalla questura.

Richiesta Passaporto
Il Passaporto è rilasciato dalla Questura di Chieti. La richiesta è presentata su apposito modulo, corredato da:
Documento di riconoscimento in corso di validità;
2 fotografie formato tessera identiche e recenti;
1 contrassegno telematico di € 40,29 per passaporto. La ricevuta di pagamento di € 42.50 per il passaporto ordinario. Leggi circolare Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro.

La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico"
Tutte le informazioni, le domande più frequenti e i moduli di richiesta sono consultabili e pronti per la stampa sul sito della Polizia di Stato:
http://poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto

Passaporto per minori

Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale.

Si segnala che l'iscrizione del minore sul passaporto del genitore è valida fino al 26.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.

Anche i passaporti individuali rilasciati ai minori, anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009), con durata decennale, sono validi fino alla loro naturale data di scadenza, previa inclusione dei dati dei genitori per i minori di anni 14

Ai minori verrà rilasciato il nuovo libretto di passaporto con microchip, ma la normativa prevede che solo dal compimento dei 12 anni di età siano acquisite le impronte e la firma digitalizzata.

il minore può viaggiare:
con un passaporto individuale, restando in vigore le normative precedenti che consentono l'espatrio del minore (vedi indicazioni a fondo pagina) 
con la carta d'identità: nella U.E. infatti, con la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all'articolo 10, comma 5, ha modificato l'articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d'identità ai minori. 
fino a 15 anni, con un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare) 
fino a 16 anni nel caso in cui sia iscritto nel passaporto del genitore o di chi ne fa le veci fino alla scadenza del documento stesso a prescindere dall'età del minore sempre fino al compimento dei 16 anni - purché il documento sia stato rilasciato prima del 25 novembre 2009). Il genitore che al compimento del 10° anno del minore ha ancora iscritto il figlio dovrà provvedere a far apporre la foto del minore sul proprio passaporto valido. N.B.( procedura valida solo fino alla data del 26.06.2012 )
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).

N.B. Ricordiamo che per la legalizzazione delle foto (passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente (anche se minore), altrimenti l'Ufficiale non può procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.

Dichiarazione di accompagno
Ogni volta che un minore degli anni 14 viaggia all'estero, ovvero fuori dal territorio nazionale, non accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. necessita di una dichiarazione di accompagno in cui deve essere riportato il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.
Se il minore di anni 14 viaggia con i genitori (anche uno soltanto) non è necessario che al passaporto del minore sia allegata la dichiarazione di accompagno in quanto i dati anagrafici (anche in inglese e francese) dei genitori viventi sono indicati alla pg.5 del nuovo libretto del passaporto a 48 pagine. Per ragioni di natura giuridica, religiosa, sociale o altro a richiesta di un genitore o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria i dati anagrafici potranno essere omessi o depennati.

Per tutti gli accompagnatori diversi dai genitori che siano autorizzati dagli stessi (dichiarazione di assenso) non è infatti prevista l'iscrizione obbligatoria (es.nonni) sul libretto.

N.B. Il 2 agosto 2010 è stata diramata una circolare esplicativa sulle problematiche legate all'espatrio dei minori.

Pertanto ogni volta che il minore di anni 14 si dovrà recare all'estero con un accompagnatore diverso dai genitori sarà necessario, da parte di questi ultimi, sottoscrivere la dichiarazione di accompagno che resterà agli atti della questura la quale provvederà a rilasciare un modello unificato che l'accompagnatore presenterà alla frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità.

Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura, insieme alla dichiarazione di accompagno, anche una fotocopia del documento dll'accompagnatore, dei genitori e del minore

Validità
Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori la normativa prevede che sia i passaporti per minori che le carte d'identità per i minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l'aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera

• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale

Indicazioni

Se si richiede un passaporto per un minore la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori. Il conto corrente per il pagamento del passaporto deve essere eseguito a nome del minore.

Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa - Waiver Program, il minore deve avere solo ed esclusivamente un passaporto personale, ossia non è consentito l'ingresso negli USA con minori iscritti nel passaporto ancora in corso di validità dei genitori.
                                                    
Visto Consolare
Per alcuni paesi è necessario anche un visto d'entrata che viene rilasciato dall'autorità diplomatica. I documenti necessari variano: contattare l'ambasciata o il consolato del paese (cercate sull'elenco telefonico) in cui ci si vuole recare per avere indicazioni più precise. Per i paesi che non hanno una rappresentanza in Italia, è necessario rivolgersi al Ministero degli Affari Esteri. In alcuni casi la procedura richiede del tempo: informatevi con un buon anticipo rispetto alla data di partenza prevista.

Stato Civile

Dichiarazione di nascita
La dichiarazione di nascita è resa dal genitore, maggiore di 16 anni, dal medico o dall'ostetrica o procuratore speciale, e può essere dichiarata presso il Comune di nascita o di residenza, entro 10 giorni. Oppure presso il Centro di nascita dell'Istituto di cura dove è avvenuto il parto, entro 3 giorni.Documenti da presentare: attestazione di nascita del medico o ostetrica che ha assistito al parto.

Pubblicazione di matrimonio (cioè comunicare pubblicamente l'intenzione di sposarsi)
La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficiale di Stato Civile de Comune di residenza di uno dei due futuri sposi. Il matrimonio può essere celebrato in qualsiasi Comune Italiano. L'ufficiale di stato civile dopo aver acquisito d'ufficio i documenti necessari fissa l'appuntamento con gli interessati per la “ pubblicazione di matrimonio”. L'atto di pubblicazione rimane affisso all'albo pretorio per 8 giorni consecutivi nel Comune di Furci, se entrambi gli sposi sono residenti a Furci e 8 giorni nell'altro Comune se la residenza degli sposi è diversa. Trascorso tale termine gli interessati ritireranno il certificato di eseguita pubblicazione da consegnare al parroco se il matrimonio è concordatario. Il matrimonio dovrà avvenire entro 6 mesi.
Costo:marca da bollo di 14,62 € se entrambi residenti a Furci; 2 marche da bollo da 14,62 € se hanno residenza diversa.

Matrimonio
La legge riconosce valore, cioè effetti civili, a tre forme di matrimonio:
Concordatario - Cattolico che si celebra in Chiesa e l'atto trasmesso dal parroco viene trascritto nei registri di matrimonio del Comune di residenza dei coniugi.
Civile, che si celebra in Comune;
Acattolico, che si celebra davanti a un Ministro di un culto non cattolico ammesso dallo Stato e l'atto trasmesso viene trascritto nei registri di matrimonio del Comune di residenza dei coniugi.
I matrimoni concordatari e acattolici hanno effetti civili in seguito alla trascrizione dell'atto nei registri di Stato civile del Comune.Può sposarsi chi ha compiuto 18 anni e i minorenni da 16 anni in poi, se autorizzati dal Tribunale per i minori.

Matrimonio civile nel Comune di Furci
La richiesta per la celebrazione del matrimonio nel Comune è da concordarsi con l'Ufficio di Stato Civile.Il Sindaco celebrerà il matrimonio alla presenza di due testimoni maggiorenni muniti di valido documento di identificazione.Se desiderate il regime di separazione dei beni, dichiaratelo all'atto di matrimonio. Potete farlo anche in seguito ma ci vuole un atto notarile. Con la separazione dei beni ciascun coniuge resta proprietario esclusivo di ciò che acquista dopo il matrimonio.
Costo:nessuno

Matrimonio con un cittadino straniero
Gli stranieri che intendono contrarre matrimonio in Italia devono produrre il nulla osta ai sensi dell'art. 116 c.c. che può essere rilasciato da:
autorità straniera competente del proprio paese con legalizzazione da parte del Consolato Italiano all'estero;
autorità consolare straniera in Italia con legalizzazione da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) per i paesi non aderenti a convenzioni.
Nel nulla osta devono essere indicati le generalità, la cittadinanza e la capacità matrimoniale degli interessati. Inoltre gli extracomunitari sia al momento della pubblicazione che della celebrazione del matrimonio, devono essere regolarmente soggiornanti in Italia.

Dichiarazione di morte
La denuncia di morte è da fare all'Ufficio di Stato Civile se la morte è avvenuta nel Comune. Può provvedere alla denuncia anche  un'agenzia di pompe funebri, non oltre 24 ore dal decesso.
Documenti: per il decesso avvenuto in casa occorre la constatazione di decesso rilasciata dal medico curante convalidata dal medico necroscopo. Mod. ISTAT D4 o D5 fornito dal Comune.

Trasporto salma fuori Comune
Se il defunto deve essere sepolto nel cimitero di un altro Comune occorre presentare l'istanza al Comune di Furci che riscontrate le condizioni, rilascerà l'autorizzazione. Il trasporto della salma è un servizio a carico del richiedente ed è soggetto alle prescrizioni igienico sanitarie del D.P.R. 285/90.
Documenti e costo:2 marche da bollo da 14,62 € (1 per istanza e 1 per autorizzazione); documento di identità; verbale di chiusura feretro dell'agenzia funebre.

Cambiamento di nome e cognome
Ai sensi dell'art. 36 DPR 396/2000
1) Indicazioni sul nome:
in base all'art. 36 DPR 396/2000 chi ha avuto attribuito alla nascita, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita l'esatta indicazione con cui deve essere riportato negli estratti e nei certificati il proprio nome.
2) Cambiamento del cognome:
in base agli artt. 84,85,86,87 e 88 del DPR 396/2000 chiunque vuole cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne richiesta al Ministero dell'interno esponendo le ragioni della domanda. La richiesta va presentata al Prefetto della provincia in cui il richiedente ha la residenza. Il Ministro accertata la regolarità emana il decreto di concessione.
3) Modificazione del nome o del cognome:
in base agli artt. 89,90,91,92,93 e 94 del DPR 396/2000 chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale, deve fare domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza.

Cittadinanza
Acquisto:
acquisto della cittadinanza italiana da parte di uno straniero coniuge di un cittadino italiano
acquisto della cittadinanza italiana da parte di straniero residente sul territorio italiano.
Le domande con i documenti allegati vanno presentate al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura di Chieti che ne curerà l'istruttoria. Al termine del procedimento all'interessato verrà notificato il Decreto di concessione della cittadinanza Italiana. Entro sei mesi dalla notifica dovrà prestare giuramento davanti all'Ufficiale dello Stato civile di Furci. Diventerà cittadino italiano dal giorno successivo al predetto giuramento.

Riacquisto:
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce entro un anno dalla dichiarazione la residenza in Italia; tale dichiarazione potrà essere resa innanzi al Console italiano all'estero ( se il cittadino è ancora all'estero) o presso l'ufficio di Stato Civile del comune di residenza; dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza sul territorio italiano, salvo espressa rinuncia. In tale fattispecie sarà l'ufficiale di Stato Civile a procedere d'ufficio.

Cittadinanza di stranieri di origine italiana
Riconoscimento:
Il cittadino straniero con origini italiane, residente in Italia, può ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano ai sensi delle leggi n. 555/1912 e 91/1992, secondo le prescrizioni stabilite nella circolare del Ministero dell'Interno in data 8.4.1991.
N.B.Le norme di cui sopra si applicano agli stranieri dei paesi di antica emigrazione, quali a titolo esemplificativo: Brasile, Stati Uniti, Canada, Australia, Venezuela, Uruguay.
L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana,dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune italiano di residenza corredata della documentazione di cui sotto.
Iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente: può essere ottenuta su esibizione del passaporto straniero e permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura ai sensi dell'art. 11 del DPR 394/1999 (per l'intera durata del procedimento di riconoscimento della cittadinanza). Per il rilascio di questo documento, l'interessato dovrà recarsi inizialmente presso l'Ufficio di Stato Civile per l'analisi della documentazione posseduta in base alla quale lo stesso ufficio rilascerà attestazione di possesso delle caratteristiche ulteriori. Il permesso di soggiorno con la validità temporale necessaria, verrà rilasciato dalla Questura sulla base di questa attestazione. Possesso della documentazione (atti di Stato Civile) che l'interessato dovrà aver procurato nel paese straniero di emigrazione provvisti delle necessarie traduzioni e legalizzazioni a cura dell'Autorità diplomatico/consolare italiana all'estero. In particolare si sottolinea l'importanza che detta documentazione comprenda tutti gli atti di Stato Civile, senza interruzioni, a partire dall'avo italiano, fino al discendente rivendicante la cittadinanza, nonchè il certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato Estero, tradotto e legalizzato come sopra, attestante che l'avo italiano emigrato a suo tempo per l'estero, non abbia acquistato la cittadinanza straniera anteriormente alla nascita dei suoi discendenti; nonchè il certificato rilasciato dall'Autorità Consolare italiana all'estero, attestante che nessun ascendente in linea retta nè la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 555/1912.

Elettorale

Tessera elettorale
La tessera elettorale è personale ed è valida per 18 consultazioni. In caso di cambiuo di residenza gli elettori devono riconsegnare al Comune di nuova iscrizione la tessera elettorale del Comune di provenienza per poi ritirarne una nuova.

Certificato di godimento dei diritti politici
Certificato di iscrizione alle liste elettorali
costo 0,26€
per uso elettorale è gratuito

Duplicato tessera elettorale
In caso di smarrimento o deterioramento di può chiedere il rilascio del duplicato della tessera elettorale.

Iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio Elettorale
La domanda in carta semplice è da presentare entro il mese di Ottobre. I requisiti sono: cittadinanza italiana, iscrizione nelle liste elettorali e titolo di studio di scuola media superiore.

Domanda di iscrizione all'albo dei presidenti di seggio

Iscrizione nell'albo degli scrutatori di Seggio
La domanda in carta semplice è da presentare entro il mese di Novembre. I requisiti sono : cittadinanza italiana, iscrizione nelle liste elettorali e titolo di studio di scuola dell'obbligo.

Domanda di iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio

Leva

Il servizio militare di leva non è più obbligatorio dal 01/01/2005, ma il Comune ogni anno provvede alla compilazione della lista di leva dei giovani. Per richieste fogli matricolari o richiesta congedi contattare direttamente il Distretto Militare di Chieti.

 


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